LAVORO IRREGOLARE: QUANDO SCATTA LA MAXISANZIONE.
3 Marzo 2023
In via generale, la maxisanzione non trova applicazione tutte le volte che viene evidenziata la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche se si tratta di una diversa qualificazione dello stesso.
Ne consegue che il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione:
– nei casi di intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza o prima dell’eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica e in caso di differente qualificazione del rapporto di lavoro. In presenza di erogazione di prestazioni economiche (es. indennità di infortunio), assume rilievo la data dell’evento. Ciò significa che se la regolarizzazione del lavoratore che si è infortunato è intervenuta prima dell’accesso ispettivo, non verrà considerata spontanea (e quindi troverà applicazione la maxisanzione) se la comunicazione preventiva non è stata effettuata almeno 24 ore prima dell’infortunio e se il datore di lavoro prova di non aver occultato il rapporto di lavoro;
– e se il datore di lavoro si è trovato nell’impossibilità di effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro a causa della chiusura dello studio di consulenza ha cui ha affidato la gestione degli adempimenti lavoro (ad esempio per ferie).
Criteri di irrogazione della maxisanzione
Le sanzioni si dividono in tre diversi scaglioni che variano a seconda della durata dell’illecito prima della regolarizzazione:
1) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
2) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
3) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Le suddette sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego:
- di lavoratori stranieri irregolari;
- di minori in età lavorativa (vale a dire coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo ed il compimento dei sedici anni);
- di percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).
Le sanzioni sono raddoppiate se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Affinchè trovi applicazione la recidiva, è necessario che tali illeciti risultino definitivamente accertati (ossia sia decorso il termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione e/o sia stata pagata la sanzione e/o sia passata in giudicato la sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza).
In caso di irrogazione della maxisanzione, non trovano applicazione le altre sanzioni previste dalla normativa sui rapporti di lavoro come quella per la mancata consegna della lettera di assunzione oppure quella sull’omessa registrazione nel LUL, salvo che il datore di lavoro non fosse tenuto ad istituirlo per il lavoratore in nero. In quest’ultimo caso trova applicazione la sanzione per l’omessa istituzione.
Troverà invece applicazione sia la maxisanzione che la sanzione prevista per aver effettuato pagamenti non utilizzando strumenti tracciabili nel caso in cui venga accertato l’impiego di lavoratori irregolari remunerati in “nero”.